Riconoscimento facciale in Italia: cosa permette il decreto e cosa resta vietato
Il decreto approvato il 4 agosto dice chi può cercare un volto, quando e con quali autorizzazioni. E lascia fuori le imprese, che seguono altre regole.
Il 4 agosto il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che adegua la legge italiana all’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, per la parte che riguarda l’uso di questi sistemi da parte delle forze di polizia. È il testo che tutti hanno chiamato “decreto sul riconoscimento facciale”.
Prima di leggerlo conviene mettere a fuoco una distinzione, perché è quella su cui si gioca tutto il resto.
Verificare un volto e cercare un volto sono due cose diverse
Quando sbloccate il telefono con la faccia, il sistema confronta il vostro volto con l’unico modello che ha in memoria: il vostro. Risponde a una domanda chiusa, sei tu o no. Si chiama verifica, ed è un confronto uno a uno.
L’identificazione è un’altra cosa: si parte da un volto e lo si cerca dentro un archivio di molti, per scoprire di chi è. Uno contro tutti. Può avvenire in tempo reale, mentre le persone passano davanti a una telecamera, oppure a posteriori, su registrazioni già fatte.
Tutte le regole che seguono servono a stabilire chi può fare la seconda cosa, su quale archivio e con il permesso di chi. Non a vietare la tecnologia, che in Italia era già in uso.
Cosa dice l’AI Act
Il regolamento europeo mette l’identificazione biometrica fra le pratiche più sorvegliate e ne vieta alcune del tutto. Le tre che conviene ricordare:
- l’identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto è vietata, salvo eccezioni elencate una per una e soggette ad autorizzazione;
- è vietato costruire banche dati di volti raccogliendo immagini in modo indiscriminato da internet o dalle telecamere a circuito chiuso;
- è vietato il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole.
L’identificazione a posteriori non è vietata, ma è consentita per ricerche mirate: si parte da una persona precisa che si sta cercando, non si passa al setaccio tutti quelli che sono transitati.
Come è cambiato il decreto italiano in due mesi
La cronologia è la parte più istruttiva, perché il testo approvato non è quello di partenza.
Il 10 giugno il Consiglio dei ministri approva la prima versione. Il 14 luglio arriva il parere del Garante per la protezione dei dati personali: nel complesso lo ritiene coerente con l’AI Act, ma solleva alcuni rilievi. Il più pesante riguarda il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi ed eventi pubblici, che secondo il Garante non sta dentro l’AI Act, il quale ammette il riconoscimento a posteriori solo per ricerche mirate. Chiede inoltre di chiarire il ruolo della supervisione umana, di definire meglio le responsabilità nei progetti di sperimentazione e di rafforzare le garanzie sulla qualità delle banche dati biometriche.
Il 30 luglio un portavoce della Commissione europea ricorda pubblicamente che nell’impianto dell’AI Act il riconoscimento facciale negli spazi accessibili al pubblico è una pratica vietata.
Il 4 agosto il testo viene approvato con modifiche. Secondo la ricostruzione del Post, la più importante riguarda proprio il punto contestato: sparisce il trattamento biometrico automatico di chi si trova in piazze e stadi. Le immagini si possono registrare, ma il riconoscimento si attiva solo dopo che un reato è stato commesso, per identificare persone già indiziate.
Cosa prevede il testo approvato
In tempo reale l’uso è ammesso in casi elencati: prevenire una minaccia grave e specifica, come un attacco terroristico, oppure ritrovare persone scomparse o vittime di tratta.
Sulle registrazioni il riconoscimento scatta dopo il reato, su persone già indiziate, e passa da un doppio vaglio: l’autorizzazione del pubblico ministero e il controllo del giudice. Nei casi urgenti la polizia può muoversi avvisando il pubblico ministero a voce, che ha 24 ore per autorizzare formalmente.
Intorno a questo ci sono i limiti che il decreto ha guadagnato nell’ultimo passaggio: niente archivi biometrici permanenti, niente raccolta automatizzata di immagini da internet, confronti solo su archivi già nella disponibilità delle forze dell’ordine o su immagini acquisite legalmente, cancellazione dei dati biometrici dopo sette giorni, formazione obbligatoria per chi usa i sistemi e un ruolo di vigilanza del Garante.
Manca un passaggio: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da cui decorre l’entrata in vigore.
Sul punto che resta aperto anche dopo le modifiche, il costituzionalista Giuseppe Mobilio ha osservato su Gli Stati Generali che la criticità principale di questa tecnologia è la capacità di identificare persone a distanza e su larga scala senza che se ne accorgano. Un’autorizzazione giudiziaria disciplina chi decide, non toglie quella caratteristica allo strumento.
E se il volto lo vuole usare un’azienda
Questo decreto non c’entra. Riguarda l’attività di polizia. Un’impresa che pensa al riconoscimento facciale per il controllo degli accessi, per le presenze o per la sicurezza di un magazzino si muove su un binario diverso, fatto di tre vincoli.
Il primo: il dato biometrico è una categoria particolare di dato personale, e il suo trattamento è vietato salvo condizioni specifiche. Non basta ritenerlo comodo o più veloce del badge.
Il secondo: nel rapporto di lavoro il consenso del dipendente è una base fragile, perché fra chi lo chiede e chi lo dà non c’è parità. Chi rifiuta il volto al tornello si trova in una posizione scomoda con il proprio datore di lavoro, e un consenso dato così non è libero. A questo si aggiungono i vincoli italiani sui controlli a distanza dell’attività dei lavoratori, che passano da accordo sindacale o autorizzazione.
Il terzo: il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro è vietato dall’AI Act. Non è una zona grigia da valutare caso per caso, è un divieto.
In pratica, per la quasi totalità delle imprese la domanda utile non è “posso usare il volto”, è “esiste un modo meno invasivo di ottenere lo stesso risultato”. Se esiste, ed è quasi sempre così, quella è anche la strada che regge a un controllo.
Cosa portarsi a casa
La linea che separa il lecito dal vietato non passa fra usare e non usare il riconoscimento facciale. Passa fra cercare una persona precisa e guardare tutti sperando di trovarla. È la stessa distinzione che il Garante ha usato nel suo parere, ed è quella che ha fatto cambiare il testo.
Vale la pena tenerla a mente anche fuori da questa materia, perché è il criterio con cui l’AI Act guarda quasi ogni sistema che tratta persone: conta molto meno cosa fa la tecnologia, conta su quante persone la si punta e chi ha deciso di puntarla.