Deepfake: cosa dice la legge in Italia
Su un video manipolato con l'IA si applicano tre norme diverse: il codice penale dal 2025, il GDPR da sempre, l'AI Act dal 2 agosto 2026.
Un video in cui una persona reale dice cose che non ha mai detto, costruito con l’intelligenza artificiale, in Italia oggi incrocia tre norme diverse. Non sono alternative fra loro: possono applicarsi tutte e tre allo stesso contenuto, proteggendo interessi che non coincidono.
Vale la pena tenerle distinte, perché la domanda “è legale?” cambia risposta a seconda di quale delle tre si guarda.
1. Il codice penale, dal 10 ottobre 2025
La legge 23 settembre 2025, n. 132, la prima legge italiana sull’intelligenza artificiale, ha introdotto nel codice penale l’articolo 612-quater, intitolato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”. È in vigore dal 10 ottobre 2025.
La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di IA e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.
Quattro elementi devono esserci tutti:
- La diffusione. Creare il contenuto non basta: il reato scatta quando lo si cede, pubblica o diffonde. Un deepfake che resta sul proprio computer non integra questa fattispecie.
- L’assenza di consenso della persona rappresentata.
- L’idoneità a ingannare sulla genuinità del contenuto. Un contenuto palesemente finto sta fuori.
- Il danno ingiusto alla persona. Senza danno non c’è reato.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio in tre casi: se il fatto è connesso a un altro delitto procedibile d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità, o se è una pubblica autorità colpita a causa delle funzioni che esercita.
2. Il GDPR, che valeva già prima
Il volto e la voce di una persona sono suoi dati personali. Manipolarli con l’IA è un trattamento di dati, e come tale deve rispettare i principi del regolamento europeo: liceità, correttezza e trasparenza (articolo 5) e protezione fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (articolo 25).
Qui la soglia è molto più bassa che nel penale. Non serve un danno ingiusto, non serve un reato: basta che il trattamento non rispetti quei principi.
Il caso che ha messo per iscritto i criteri pratici è l’ammonimento del Garante a R.T.I. del 7 agosto 2026, per i servizi di Striscia la Notizia con il finto Enrico Mentana. Quel provvedimento è la parte più utile del quadro, perché dice come si giudica un’avvertenza:
- si misura sulle conoscenze tecnologiche di uno spettatore medio o distratto, non su quelle di chi produce il contenuto;
- va ripetuta nei vari momenti della diffusione, per intercettare anche chi arriva a cose iniziate;
- pesano tre fattori nel valutare l’inganno: il realismo delle immagini, la scarsa percepibilità dell’alterazione, la plausibilità di quello che viene attribuito alla persona.
In quel caso le avvertenze c’erano, quattro. Sono state ritenute tutte insufficienti.
3. L’AI Act, dal 2 agosto 2026
Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale aggiunge un obbligo che le prime due norme non hanno: dichiarare al pubblico che il contenuto è artificiale. Gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 si applicano dal 2 agosto 2026. Sono due, in capo a due soggetti diversi.
Chi fornisce il sistema che genera contenuti sintetici deve marcare i risultati in un formato leggibile dalla macchina, così che siano riconoscibili come generati o manipolati. È un obbligo tecnico: riguarda i produttori degli strumenti.
Chi usa il sistema per produrre un deepfake deve dichiarare che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Questo obbligo riguarda le aziende e i professionisti che quei contenuti li fanno.
C’è una deroga espressa per la satira, ed è più stretta di come viene raccontata. Quando il contenuto fa parte di un’opera manifestamente artistica, creativa, satirica o di finzione, l’obbligo si riduce a rivelare l’esistenza del contenuto manipolato in modo appropriato, che non ostacoli la fruizione dell’opera. Si riduce, quindi, ma non sparisce: il modo deve restare appropriato, e chi decide se lo era non è chi ha prodotto il video.
Una regola in più vale per i testi: se un testo generato viene pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, va dichiarato, a meno che sia passato per una revisione umana e ci sia una persona o un’organizzazione che se ne assume la responsabilità editoriale.
In ogni caso l’informazione va data in modo chiaro e distinguibile, al più tardi al momento della prima esposizione.
Il punto che sfugge quasi sempre
Le tre norme proteggono due interessi diversi. Conviene tenerlo a mente prima di considerarsi al sicuro.
Il codice penale e il GDPR proteggono la persona ripresa. Su quel fronte il consenso risolve quasi tutto: se chi compare nel video è d’accordo, il reato non si configura e il trattamento ha una base.
L’AI Act protegge chi guarda. E su quel fronte il consenso della persona ripresa non serve a niente, perché il pubblico ha comunque diritto di sapere che quello che sta vedendo non è successo. Un contenuto realizzato con la piena collaborazione dell’interessato può essere perfettamente lecito verso di lui e comunque privo della trasparenza dovuta a tutti gli altri.
Le domande da farsi prima di pubblicare
- La persona ha dato il consenso, e in che forma? Copre il fronte penale e quello dei dati personali, non quello della trasparenza.
- Uno spettatore distratto capisce che è artificiale? Se la risposta è no, l’avvertenza non è appropriata, quale che sia il numero di cartelli messi.
- L’avvertenza è visibile a chi arriva dopo l’inizio? Sui social un contenuto si incontra a metà molto più spesso che dall’inizio.
- Chi ha deciso come e dove metterla? L’obbligo di protezione fin dalla progettazione chiede che quella decisione stia nel progetto del contenuto, non nell’ultima fase di montaggio.
Nessuna delle tre norme vieta di usare l’IA per fare contenuti con persone reali. Tutte e tre, in modi diversi, chiedono la stessa cosa: che chi guarda non venga ingannato.